(Protocollo)
   Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Hanno convenuto le disposizioni  seguenti,  che  sono  allegate  al
Trattato: 
  1. Ciascuno Stato membro puo' mantenere, nei confronti degli  altri
Stati membri e degli Stati terzi, per un  periodo  di  sei  anni  dal
momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e  tasse
d'effetto  equivalente  applicati  ai  prodotti   contemplati   nelle
posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina,  cere  di
petrolio o di scisti, e residui paraffinosi)  della  Nomenclatura  di
Bruxelles, alla data del 1 gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla
data dell'entrato in vigore del Trattato, quando questi ultimi  siano
inferiori. Tuttavia, il dazio  da  mantenere  sugli  oli  grezzi  non
potra' avere per effetto di accrescere in misura superiore al  5%  il
divario esistente al 1 gennaio 1957 fra i dazi applicabili  agli  oli
grezzi, da una parte, e quelli applicati  ai  derivati  summenzionati
dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello  eventualmente  creato
non potra' superare il 5% del dazio applicato al 1  gennaio  1957  ai
prodotti contemplati nella  posizione  27.09.  Qualora,  prima  dello
scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei  dazi
doganali e delle tasse  di  effetto  equivalente  nei  confronti  dei
prodotti contemplati nella posizione 27.09,  i  dazi  doganali  e  le
tasse  di  effetto  equivalente   applicati   agli   altri   prodotti
summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente. 
  Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti  alle  condizioni
previste dal comma precedente sono interamente aboliti  nei  riguardi
degli altri Stati membri. Alla stessa data  diventa  applicabile  nei
confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune. 
  2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati  nella
posizione 27.09 della  Nomenclatura  di  Bruxelles  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 92, paragrafo 3-c) del Trattato, nella  misura
in cui tali aiuti appaiano necessari per riportare  il  prezzo  degli
oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale,  CAF
porto europeo di uno Stato membro. Durante le  due  prime  tappe,  la
Commissione fa uso dei poteri previsti dall'art.  93  soltanto  nella
misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA