Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: 1. Ciascuno Stato membro puo' mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1 gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrato in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potra' avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5% il divario esistente al 1 gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potra' superare il 5% del dazio applicato al 1 gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente. Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune. 2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'art. 92, paragrafo 3-c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiano necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale, CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'art. 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA