(Convenzione-art. 1)
Convenzione d'applicazione relativa  a  l'associazione  dei  Paesi  e
                territori d'oltremare alla Comunita' 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista 
dall'art. 136 del Trattato, 
  Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al 
Trattato: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso 
stabilite, alle misure atte  a  promuovere  lo  sviluppo  sociale  ed
economico  dei  paesi  e  territori  elencati  nell'allegato  IV  del
Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello  compiuto  dalle
autorita' responsabili di tali paesi e territori. 
  A tal fine, e' costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e 
territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano  per  cinque
anni i contributi  annui  previsti  dall'allegato  A  della  presente
Convenzione. 
  Il Fondo e' amministrato dalla Commissione.