Convenzione d'applicazione relativa a l'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunita' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista dall'art. 136 del Trattato, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: Art. 1 Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorita' responsabili di tali paesi e territori. A tal fine, e' costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione. Il Fondo e' amministrato dalla Commissione.