(Convenzione-art. 12)
                               Art. 12 
 
  Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri 
riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni
particolari con un paese o territorio, sia  importazioni  provenienti
da tale paese o territorio, la quota  d'importazione  in  provenienza
dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale
stabilito  in  base  alle  statistiche   delle   importazioni.   Tale
contingente e' fissato durante il primo anno  di  applicazione  della
presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'art. 10.