(Convenzione-art. 15)
                               Art. 15 
 
  1. Le importazioni di caffe' verde in Italia e nei paesi del 
Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella
Repubblica  federale  di  Germania,  provenienti  da   paesi   terzi,
beneficiano di contingenti tariffari alle  condizioni  stabilite  dai
Protocolli allegati alla presente Convenzione. 
  2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione 
di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del  nuovo  accordo,
beneficiano, per quanto riguarda le banane, i  semi  di  cacao  e  il
caffe'  verde,  di  contingenti   tariffari   ammissibili   ai   dazi
applicabili allo inizio della seconda tappa e pari  al  volume  delle
importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui
si dispone di statistiche. 
  Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente 
all'incremento del consumo nei paesi importatori. 
  3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari 
ammissibili ai dazi applicati al momento della entrata in vigore  del
Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffe' verde e
di banane provenienti da paesi terzi, hanno il  diritto  di  ottenere
per tali prodotti, anziche' il regime di cui al paragrafo precedente,
il mantenimento  dei  contingenti  tariffari  al  livello  che  hanno
raggiunto alla data di scadenza della Convenzione. 
  Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni 
previste dal paragrafo 2. 
  4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il 
volume  dei  contingenti  tariffari  previsti   dai   paragrafi   che
precedono.