(Convenzione-art. 2)
                               Art. 2 
 
  Le autorita' responsabili dei paesi e territori presentano alla 
Commissione, d'intesa con le autorita' locali o con i  rappresentanti
della popolazione dei  paesi  e  territori  interessati,  i  progetti
sociali ed economici per i quali e' richiesto il finanziamento  della
Comunita'.