(Convenzione-art. 4)
                               Art. 4 
 
  All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza 
qualificata, previa consultazione  della  Commissione,  le  somme  da
destinare al finanziamento: 
    a) delle istituzioni sociali di cui all'art. 3-a,), 
    b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui 
all'art. 3-b). 
  La decisione del Consiglio deve mirare a una, razionale 
ripartizione geografica, delle somme disponibili.