Art. 4 All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento: a) delle istituzioni sociali di cui all'art. 3-a,), b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'art. 3-b). La decisione del Consiglio deve mirare a una, razionale ripartizione geografica, delle somme disponibili.