Art. 5 1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'art. 4-a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali. 2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'art. 4-b). Essa le trasmette al Consiglio. Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia, avanzata da uno Stato membro perche' siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate. Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi. 3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi. 4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorita' responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.