(Convenzione-art. 5)
                               Art. 5 
 
  1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme 
disponibili, a mente dell'art. 4-a), fra le singole  domande  per  il
finanziamento d'istituzioni sociali. 
  2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti 
d'investimenti economici che accoglie a mente dell'art. 4-b). 
  Essa le trasmette al Consiglio. 
   Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia, avanzata da 
uno Stato membro perche'  siano  portate  dinanzi  al  Consiglio,  le
proposte si ritengono approvate. 
  Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza 
qualificata nel termine di due mesi. 
  3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno 
vengono riportate agli anni successivi. 
  4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorita' 
responsabili dell'esecuzione dei lavori. La  Commissione  provvede  a
che il loro  uso  sia  conforme  alle  assegnazioni  stabilite  e  si
effettui alle migliori condizioni economiche.