(Protocollo)
Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni  di
                            caffe' verde 
             (Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles) 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla 
Convenzione 
 
                   A. PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA 
 
  Durante il primo periodo di  associazione  dei  paesi  e  territori
d'oltremare alla Comunita' e dopo la  prima  modificazione  dei  dazi
doganali  operata  in  conformita'  dell'art.  23  del  Trattato,  le
importazioni di caffe' verde provenienti da paesi terzi in territorio
italiano sono sottoposte ai  dazi  doganali  applicabili  al  momento
dell'entrata in vigore del Trattato, nei  limiti  di  un  contingente
annuo pari al totale delle importazioni di caffe' verde effettuate in
Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956. 
  A decorrere dal sesto anno successivo  all'entrata  in  vigore  del
Trattato e fino allo scadere  della  seconda  tappa,  il  contingente
iniziale previsto dal comma precedente e' ridotto del 20%. 
  Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima,
il contingente e' fissato in  misura  pari  al  50%  del  contingente
iniziale. 
  Al termine del periodo transitorio e  per  un  periodo  di  quattro
anni, le importazioni di caffe' verde in Italia potranno continuare a
beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale  paese  al  momento
dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza  del  20%  del
contingente iniziale. 
  La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti  dal
comma precedente siano giustificati. 
  Le disposizioni  del  Trattato  sono  applicabili  ai  quantitativi
importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. 
 
             B. PER QUANTO RIGUARDA I PAESI DEL BENELUX 
 
  Fin  dall'inizio  della  seconda  tappa  e   per   la   durata   di
quest'ultima, le importazioni di caffe' verde in provenienza da paesi
terzi nei territori dei  paesi  del  Benelux  potranno  continuare  a
effettuarsi  in  franchigia  doganale,  fino  a  concorrenza  di   un
tonnellaggio pari all'85% del quantitativo  totale  di  caffe'  verde
importato nel corso dell'ultimo anno per il quale  siano  disponibili
le statistiche. 
  Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di  quest'ultima,
le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente,
sono riportate al 50% del tonnellaggio totale delle  importazioni  di
caffe' verde effettuate durante l'ultimo  anno  per  il  quale  siano
disponibili le statistiche. 
  Le disposizioni  del  Trattato  sono  applicabili  ai  quantitativi
importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA