Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde (Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles) LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Convenzione A. PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformita' dell'art. 23 del Trattato, le importazioni di caffe' verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffe' verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956. A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente e' ridotto del 20%. Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente e' fissato in misura pari al 50% del contingente iniziale. Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffe' verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20% del contingente iniziale. La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati. Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. B. PER QUANTO RIGUARDA I PAESI DEL BENELUX Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffe' verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85% del quantitativo totale di caffe' verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche. Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente, sono riportate al 50% del tonnellaggio totale delle importazioni di caffe' verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche. Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA