Art. 533.
(Nozione).
L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita'
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari
a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi.
L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione
rispetto ai singoli beni.