(CODICE CIVILE-art. 533)
                              Art. 533. 
 
                             (Nozione). 
 
  L'erede  puo'  chiedere  il  riconoscimento  della   sua   qualita'
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni  ereditari
a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo  di  ottenere  la
restituzione dei beni medesimi. 
 
  L'azione e' imprescrittibile, salvi gli  effetti  della  usucapione
rispetto ai singoli beni.