(CODICE CIVILE-art. 534)
                              Art. 534. 
 
                        (Diritti dei terzi). 
 
  L'erede puo' agire anche contro gli aventi causa da chi possiede  a
titolo di erede o senza titolo. 
 
  Sono salvi i diritti  acquistati,  per  effetto  di  convenzioni  a
titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i  quali  provino  di
avere contrattato in buona fede. 
 
  La disposizione  del  comma  precedente  non  si  applica  ai  beni
immobili  e  ai  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici  registri,  se
l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto  dall'erede  apparente  non
sono stati trascritti anteriormente alla  trascrizione  dell'acquisto
da parte dell'erede o del legatario vero, o alla  trascrizione  della
domanda giudiziale contro l'erede apparente.