(CODICE CIVILE-art. 535)
                              Art. 535. 
 
                   (Possessore di beni ereditari). 
 
  Le disposizioni in  materia  di  possesso  si  applicano  anche  al
possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei
frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni. 
 
  Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una
cosa dell'eredita', e'  solo  obbligato  a  restituire  all'erede  il
prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o  il  corrispettivo
e' ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo. 
 
  E' possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei
beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La  buona  fede
non giova se l'errore dipende da colpa grave.