(Allegato n. 25 Contributi-art. 32)
                               Art. 32 
                        Esenzioni e riduzioni 

 
   1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi  previsti
dal  presente  Titolo  per  le  frequenze  di  diffusione   destinate
all'espletamento  del   servizio   di   emergenza   sanitaria   "118"
(Emergenza-urgenza), secondo  le  disposizioni  dettate  dal  decreto
ministeriale 6 ottobre 1998; tali  disposizioni  si  applicano  anche
alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie
dal Ministero per lo svolgimento del servizio. 
   2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e  di
Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio  utilizzati
a fini  di  protezione  civile  e  di  attivita'  antincendi  di  cui
all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
   3.  La  Croce  rossa  italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  dei
contributi di cui al presente Titolo per le attivita'  assistenziali,
di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi  dell'articolo
33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
   4. Il Corpo nazionale soccorso  alpino  e  speleologico  del  Club
alpino italiano e le associazioni  di  soccorso  alpino  aventi  sede
nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e  di
Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo. 
   5. Le associazioni di volontariato  riconosciute  ai  sensi  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi  di  cui  al
presente  Titolo  relativamente  ai  servizi  socio-sanitari   e   di
protezione civile. 
   6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti  dell'80  per
cento per i  collegamenti  riguardanti  impianti  a  scopo  didattico
presso scuole  od  istituti  nonche'  per  radiocollegamenti  per  la
sicurezza della vita umana in montagna. 
   7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti  del  70  per
cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone,
esercitati da istituti di  assistenza  e  di  beneficenza  legalmente
riconosciuti. 
   8. L'entita' dei contributi di cui al presente Capo  e'  stabilita
nella misura del cinquanta per cento relativamente : 
   a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica; 
   b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente
per finalita' di protezione civile e di  soccorso,  ivi  comprese  le
attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi; 
   c) ai servizi di polizia degli enti locali; 
   d) ai servizi di vigilanza e  sicurezza  disimpegnati  da  enti  o
istituti riconosciuti. 
   9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti  del  40  per
cento per i seguenti servizi: 
   a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da  enti  o  da
consorzi  posti  sotto  la  vigilanza  di  Amministrazioni   statali,
regionali e comunali; 
   b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche
e idroelettriche;  i  servizi  di  vigilanza  e  di  manutenzione  di
elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti; 
   c) i servizi di sicurezza per le miniere; 
   d) i  collegamenti  all'interno  o  tra  raffinerie  di  petrolio,
centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla  lavorazione
di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso; 
   e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia; 
   f)  i  servizi  per  l'esercizio  e  la  manutenzione   di   linee
ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed  autoviarie  nonche'  di  sedi
aeroportuali; 
   g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione  delle
autostrade  e  dei   trafori,   limitatamente   ai   servizi   mobili
radiotelefonici; 
   h) i servizi di auto pubbliche di citta'; 
   i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali; 
   j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; 
   k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale; 
   l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie,  metanifere
e petrolifere; 
   m) i servizi lacuali e fluviali; 
   n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 
   10.  Le  esenzioni  e  le  riduzioni  si  applicano   anche   alle
autorizzazioni generali temporanee. 
   11. Il rappresentante legale delle  organizzazioni  aventi  titolo
alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della  presentazione  della
domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad  autocertificare  la
sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.