Art. 11 (Conservazione dei dati) 1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per: indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualita' e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione; costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite. 2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.