(Protocollo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per 
decidere della  concessione  di  crediti  e  di  garanzie  e  per  la
conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per  i  prestiti
nonche' le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione
della Banca; assicura, la conformita' della gestione della Banca  con
le disposizioni del Trattato e  dello  statuto  e  con  le  direttive
generali stabilite dal Consiglio dei governatori. 
  Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione e' 
tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione  ed  a
pubblicarla dopo l'approvazione. 
  2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 12 amministratori 
e di 12 sostituti. 
  Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal 
Consiglio dei governatori, su  rispettiva  designazione  degli  Stati
membri e della Commissione, in ragione di: 
    3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 
    3 amministratori designati dalla Repubblica Francese; 
    3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 
    2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del 
Benelux; 
    1 amministratore designato dalla Commissione. 
  Il loro mandato e' rinnovabile. 
  Ogni amministratore e' assistito da un sostituito nominato alle 
stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori. 
  I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio 
d'amministrazione;  non  hanno   diritto   di   voto   salvo   quando
sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi. 
  Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato 
direttivo, presiede le sedute del Consiglio  d'amministrazione  senza
partecipare alle votazioni. 
  I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra 
personalita'  che  offrano  ogni  garanzia  di  indipendenza   e   di
competenza, essi  sono  responsabili  soltanto  nei  confronti  della
Banca. 
  3. Soltanto nel caso che un amministratore non si risponda piu' ai 
requisiti necessari all'esercizio delle sue  funzioni,  il  Consiglio
dei  governatori,  deliberando  a  maggioranza  qualificata,   potra'
dichiararlo dimissionario d'ufficio. 
  La mancata approvazione della relazione annuale provoca le 
dimissioni del Consiglio d'amministrazione. 
  4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni 
volontarie, d'ufficio o collettive, si  provvede  alla  sostituzione.
secondo  le  norme  di  cui  al  paragrafo  2.  Salvo  nei  casi   di
rinnovamento generale, i  membri  sono  sostituiti  per  la  restante
durata del mandato. 
  5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei 
membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimita'
le eventuali incompatibilita' con le funzioni di amministratore e  di
sostituto.