Art. 12 1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione. 2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.