(Protocollo-art. 13)
                               Art. 13 
 
  1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di due 
vice-presidenti nominati per un periodo di sei anni dai Consiglio dei
governatori, su proposta del  Consiglio  d'amministrazione.  Il  loro
mandato e' rinnovabile. 
  2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia 
deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio  dei  governatori,
deliberando a sua volta a maggioranza  qualificata,  puo'  dichiarare
dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo. 
  3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari 
d'ordinaria  amministrazione  della  Banca,  sotto,  l'autorita'  del
presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione. 
  Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in 
particolare per la  conclusione  di  prestiti  e  la  concessione  di
crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni. 
  4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa 
i progetti di concessione di crediti e  di  garanzie  e  progetti  di
emissione di prestiti. 
  5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri 
del Comitato direttivo e definisce le incompatibilita'  con  le  loro
funzioni. 
  6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, 
rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria. 
  7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto 
l'autorita' del presidente. Essi sono da lui  assunti  e  licenziati.
Nella scelta del personale,  si  deve  tener  conto  non  solo  delle
attitudini personali e delle qualificazioni professionali,  ma  anche
di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. 
  8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono 
responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano  le
loro funzioni in piena indipendenza.