Art. 13 1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di due vice-presidenti nominati per un periodo di sei anni dai Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, puo' dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo. 3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto, l'autorita' del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione. Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni. 4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e progetti di emissione di prestiti. 5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilita' con le loro funzioni. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria. 7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorita' del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. 8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.