Art. 14 1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarita' delle operazioni e dei libri della Banca. 2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili i rispecchiano esattamente la situazione della Banca, sia all'attivo che al passivo.