(Protocollo-art. 15)
                               Art. 15 
 
  La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite 
dell'autorita' da essi designata.  Nell'esecuzione  delle  operazioni
finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione  dello  Stato  membro
interessato oppure  ad  altri  istituti  finanziari  da  quest'ultimo
autorizzati.