(Protocollo-art. 17)
                               Art. 17 
 
  A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero 
d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle
condizioni nelle quali sono state stabilite,  le  direttive  da  esso
fissate ai sensi dell'art. 9 del presente statuto: