(Protocollo-art. 25)
                               Art. 25 
 
  1. La Banca sara' sempre autorizzata, a convertire in una delle 
monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta  di
uno  altro  Stato  membro  per  effettuare   operazioni   finanziarie
rispondenti ai suoi scopi, cosi'  come  definiti  dall'art.  130  del
Trattato, e  avuto  riguardo  delle  disposizioni  dell'art.  23  del
presente statuto. La Banca evitera' per quanto possibile di procedere
a tali conversioni qualora detenga averi disponibili  o  realizzabili
nella moneta di cui necessita. 
  2. La Banca non puo' convertire in valute di paesi terzi gli averi 
che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso
di quest'ultimo. 
  3. La Banca puo' disporre liberamente dalla parte del suo capitale 
versato in  oro  o  in  valute  convertibili,  nonche'  delle  valute
ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi. 
  4. Gli Stati, membri si impegnano a mettere a disposizione dei 
debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale  e
interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa  per  progetti
da attuare sul loro territorio.