(Protocollo-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la piu' ampia capacita' 
giuridica riconosciuta  dalle  legislazioni  nazionali  alle  persone
giuridiche; essa puo'  in  particolare  acquistare  e  alienare  beni
mobili o immobili e stare in giudizio. 
  I privilegi e immunita' accordati alla Banca sono definiti dal 
Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato. 
  2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o 
espropri in qualsiasi forma.