Art. 28. 1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. I privilegi e immunita' accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.