(Protocollo-art. 29)
                               Art. 29 
 
  Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i 
suoi debitori o terzi, dall'altra, sono  decise  dalle  giurisdizioni
nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte
di giustizia. 
  La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. 
Tuttavia, essa puo', in  un  contratto,  procedere  ad  una  elezione
speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale. 
  I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o 
sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria; 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA