(Protocollo-art. 9)
                               Art. 9 
 
  1. Il Consiglio dei governatori e' composto dei Ministri designati 
dagli Stati membri. 
  2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali 
relative alla politica creditizia della  Banca,  massime  per  quanto
riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovra' ispirare  a  misura  che
progredisce l'attuazione del mercato comune. 
  Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali 
direttive. 
  3. Inoltre, il Consiglio dei governatori: 
    a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente 
all'art. 4, paragrafo 3, 
    b) esercita i poteri previsti dall'art. 6 in merito ai prestiti 
speciali, 
    c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la 
nomina  e  le  dimissioni  d'ufficio  dei  membri  del  Consiglio  di
amministrazione e del Comitato direttivo. 
    d) concede la deroga di cui all'art. 18, paragrafo 1, 
    e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di 
amministrazione, 
    f) approva il bilancio annuo nonche' il conto profitti e perdite, 
    g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 
14, 17, 26, e 27, 
    h) approva il regolamento interno della Banca. 
  4. Il Consiglio dei governatori e' competente a prendere, 
all'unanimita', nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte
le decisioni relative alla sospensione dell'attivita' della  Banca  e
alla sua eventuale liquidazione.