(Allegato II.20-art. 7)
                             Articolo 7. 
                      Anticipazioni pagamenti. 
 
1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali  destinati  alle
Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e  relativi   ad
attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o  fuori
dal territorio nazionale, possono  essere  corrisposti  pagamenti  in
conto nella  misura  massima  del  90  per  cento  del  valore  delle
forniture  accettate  a  seguito  della  verifica  di  conformita'  e
consegnate. 
2. Per gli acquisti eseguiti  all'estero  dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore  a  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione di idonea garanzia.