(Protocollo)
  Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Desiderando risolvere, in conformita' degli obiettivi generali  del
Trattato, taluni problemi particolari  attualmente  esistenti,  Hanno
convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate ai Trattato: 
 
                         I. - TASSE E AIUTI 
 
  1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un  esame
del regime  degli  aiuti  all'esportazione  e  delle  tasse  speciali
all'importazione esistenti nella zona del franco. 
  In occasione di tale esame,  il  Governo  francese  rende  note  le
misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli
degli aiuti e tasse. 
  Esso Governo comunica altresi' al Consiglio e alla  Commissione  le
nuove  imposizioni  che  intende  effettuare  in  seguito   a   nuove
liberalizzazioni e gli adattamenti degli  aiuti  e  delle  tasse  cui
intende procedere nei limiti dell'aliquota  massima  della  tassa  in
vigore al 1  gennaio  1957.  Le  singole  misure  possono  costituire
l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette. 
  2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su  proposta
della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformita'  sia
pregiudizievole  a  taluni  settori  industriali  degli  altri  Stati
membri, puo' chiedere al Governo  francese  di  adottare  determinate
misure per uniformare le tasse e gli aiuti,  in  ciascuna  delle  tre
categorie alle materie prime, ai semiprodotti e ai  prodotti  finiti.
Qualora il Governo francese non adotti  tali  misure,  il  Consiglio,
sempre deliberando a maggioranza  qualificata,  autorizza  gli  altri
Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le
condizioni e modalita'. 
  3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari  della  zona  del  franco
risulti equilibrata per oltre un anno  e  le  sue  riserve  monetarie
abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente,  particolarmente
nei riguardi del volume  del  suo  commercio  estero,  il  Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione,
puo' decidere che il Governo francese deve abolire il  sistema  delle
tasse e aiuti. 
  Qualora la Commissione e il Governo  francese  non  concordino  nel
ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella  zona
del franco, essi si rimettono al parere di una personalita' o  di  un
organismo  scelto  di  comune  intesa  come  arbitro.  In   caso   di
disaccordo, l'arbitro e' designato  dal  presidente  della  Corte  di
giustizia. 
  L'abolizione cosi' decisa deve essere  eseguita  secondo  modalita'
che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia  dei
pagamenti e puo', in particolare,  essere  operata  gradatamente.  Le
disposizioni del  Trattato  si  applicano  integralmente  non  appena
intervenuta tale abolizione. 
  L'espressione "bilancia  dei  pagamenti  ordinari"  va  intesa  nel
significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal  Fondo
monetario internazionale, vale a dire la bilancia  commerciale  e  le
transazioni invisibili aventi carattere di rendite o  di  prestazioni
di servizi. 
 
        II. - RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO 
 
  1. Gli Stati  membri  ritengono  che  l'instaurazione  del  mercato
comune condurra', al termine della prima tappa, ad una situazione  in
cui il limite oltre  il  quale  sono  retribuite  le  ore  di  lavoro
straordinario  e  il  tasso  medio  di  maggiorazione  per  tali  ore
nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo
la media dell'anno 1956. 
  2. Ove tale situazione non si realizzasse al  termine  della  prima
tappa,  la  Commissione  e'  tenuta  ad  autorizzare  la  Francia  ad
adottare, nei confronti dei settori industriali che  risentono  della
disparita'  nel  modo   di   retribuzione   delle   ore   di   lavoro
straordinario, misure  di  salvaguardia  di  cui  essa  definisce  le
condizioni e modalita', salvo  qualora,  nel  corso  di  tale  tappa,
l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di  altri
Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse  superiore  a
quello intervenuto  in  Francia  di  una  percentuale  fissata  dalla
Commissione  con  l'approvazione  del  Consiglio,  che   delibera   a
maggioranza qualificata. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA