Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere, in conformita' degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate ai Trattato: I. - TASSE E AIUTI 1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistenti nella zona del franco. In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse. Esso Governo comunica altresi' al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1 gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformita' sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, puo' chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti. Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalita'. 3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti. Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalita' o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro e' designato dal presidente della Corte di giustizia. L'abolizione cosi' decisa deve essere eseguita secondo modalita' che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e puo', in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione. L'espressione "bilancia dei pagamenti ordinari" va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi. II. - RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO 1. Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurra', al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956. 2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione e' tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparita' nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalita', salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA