(Allegato F-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali  quelle
che erano come tali classificate prima della legge  23  ottobre  1859
(n.° 3710). 
 
  Rimarra' pero' a carico dello Stato la sola costruzione  di  quelle
fra le medesime che fanno parte della rete stradale  stabilita  dalla
legge 27 luglio 1862 (n.° 729). 
 
  Restano ferme le disposizioni della legge 30 marzo 1862  (n.°  517)
per le strade della Sicilia nella stessa legge  nominate,  come  pure
restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto  1862  (n.°  751)
per le strade nella valle Roja. 
 
  Tanto alle strade nazionali di Sardegna quanto a quelle di  Sicilia
e della valle Roja sara' applicabile  l'articolo  11  della  presente
legge.