(Protocollo-art. 2)
                               Art. 2 
 
  Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 
3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la
Commissione considera, nei riguardi del Granducato  del  Lussemburgo,
la particolare situazione demografica di tale paese. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA