Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare alla importazione in uno degli Stati membri LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: 1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni: a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi; b) in Francia di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi; c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana. 2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'art. 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro. 3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonche' l'elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi. Essi informano altresi' la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi. 4. La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa puo' prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA