(Protocollo)
Protocollo relativo alle merci originarie  e  provenienti  da  taluni
paesi che beneficiano di un regime particolare alla  importazione  in
                       uno degli Stati membri 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Desiderando  dare  precisazioni  in  merito  all'applicazione   del
Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che
beneficiano di un regime particolare all'importazione  in  uno  degli
Stati membri, 
  Hanno convenuto le disposizioni  seguenti,  che  sono  allegate  al
Trattato: 
  1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica
europea  non  richiede  alcuna  modificazione  del  regime   doganale
applicabile, al momento dell'entrata in  vigore  del  Trattato,  alle
importazioni: 
    a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e  provenienti  dal
Surinam e dalle Antille olandesi; 
    b) in Francia di merci  originarie  e  provenienti  dal  Marocco,
dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam,  dalla  Cambogia  e  dal
Laos. Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano  altresi'  agli
Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi; 
    c) in Italia, di merci originarie e  provenienti  dalla  Libia  e
dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana. 
  2. Le merci importate  in  uno  Stato  membro  in  base  al  regime
suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai
sensi dell'art. 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro
Stato membro. 
  3. Entro la fine del primo anno successivo  all'entrata  in  vigore
del Trattato, gli Stati membri comunicano  alla  Commissione  e  agli
altri Stati membri le disposizioni  relative  ai  regimi  particolari
contemplati dal presente Protocollo, nonche'  l'elenco  dei  prodotti
che beneficiano di tali regimi. 
  Essi informano altresi' la Commissione e  gli  altri  Stati  membri
delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali
regimi. 
  4. La Commissione vigila a che  l'applicazione  delle  disposizioni
che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati  membri;  essa
puo'  prendere,  a  tal  fine,  ogni  opportuna  disposizione   nelle
relazioni fra Stati membri. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA