Art. 188. 
 
                        Poteri di intervento 
 
  1. L'ISVAP, per  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sulla
gestione  tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese   di
assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo': 
    a) convocare  i  componenti  degli  organi  amministrativi  e  di
controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione  e  di
riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione,
l'attuario  revisore,  l'attuario  incaricato  per  i  rami  vita   e
l'attuario  incaricato   per   l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti; 
    b)  ordinare  la  convocazione   dell'assemblea,   degli   organi
amministrativi e di controllo, delle imprese di  assicurazione  e  di
riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire  all'ordine  del
giorno e sottoponendo al loro esame  i  provvedimenti  necessari  per
rendere la gestione conforme a legge; 
    c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato  al  provvedimento
di cui alla lettera precedente; 
    d)  convocare  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione per accertamenti esclusivamente  rivolti  ai  profili
assicurativi o riassicurativi. 
  2.  L'ISVAP,  per   l'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti  nel  presente
codice da  parte  degli  operatori  del  mercato  assicurativo,  puo'
convocare  i  legali  rappresentanti  delle  societa'  che   svolgono
attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi. 
  3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni
a  garanzia  dell'autonomia  e   dell'indipendenza   della   gestione
dell'impresa di assicurazione o di  riassicurazione,  puo'  convocare
chiunque  detenga  una  partecipazione  rilevante  in  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione.