Art. 189. 
 
                         Poteri di indagine 
 
  1. L'ISVAP puo' chiedere  informazioni,  ordinare  l'esibizione  di
documenti ed il  compimento  di  accertamenti  e  verifiche  ritenute
necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di  assicurazione  e
di riassicurazione, ai soggetti che  svolgono  funzioni  parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  per  indagini  esclusivamente  rivolte  ai   profili
assicurativi  o  riassicurativi,  agli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi, ai  periti  assicurativi,  nonche'  ai  soggetti  che
svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. 
  2.  L'ISVAP  puo'  effettuare  ispezioni  presso  le   imprese   di
assicurazione  e  di  riassicurazione  e  presso  gli  uffici   degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti  che
svolgono funzioni parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle
imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti  assicurativi
e  dei  soggetti  che   svolgono   attivita'   riservate   privi   di
autorizzazione.