Art. 190. 
 
                       Obblighi di informativa 
 
  1. L'ISVAP puo' chiedere ai  soggetti  vigilati  la  comunicazione,
anche periodica, di dati e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti con  i  termini  e  le  modalita'  da  esso  stabilite  con
regolamento. 
  2. I poteri previsti dal comma 1 possono  essere  esercitati  anche
nei  confronti  della  societa'  di  revisione   delle   imprese   di
assicurazione   e   di   riassicurazione,   dell'attuario   revisore,
dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione,  da  parte
dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 
  3. L'organo che svolge la funzione di controllo  in  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio  l'ISVAP  di
tutti gli atti o i fatti,  che  possano  costituire  un'irregolarita'
nella gestione dell'impresa ovvero una  violazione  delle  norme  che
disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A  tali  fini
lo   statuto   dell'impresa,   indipendentemente   dal   sistema   di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo  che  svolge
la funzione di controllo i relativi compiti  e  poteri.  Il  medesimo
organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 
  4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio  all'ISVAP
gli atti o i fatti, rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
possano costituire una grave  violazione  delle  norme  disciplinanti
l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che  possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un  giudizio
negativo,  un  giudizio  con   rilievi   o   una   dichiarazione   di
impossibilita' di esprimere un  giudizio  sul  bilancio.  I  medesimi
soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  3,  primo  periodo,  e  4  si
applicano anche ai soggetti che esercitano  i  compiti  ivi  previsti
presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione  o  di
riassicurazione  o  che  sono  da   queste   controllate   ai   sensi
dell'articolo 72.