Art. 191. 
 
                         Norme regolamentari 
 
  1. L'ISVAP, per  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sulla
gestione  tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese   di
assicurazione e  di  riassicurazione  e  sulla  trasparenza  e  sulla
correttezza dei comportamenti delle imprese e degli  intermediari  di
assicurazione e di riassicurazione, adotta,  con  i  regolamenti  per
l'attuazione delle norme contenute nel presente codice,  disposizioni
di carattere generale aventi ad oggetto: 
    a) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e
di comportamento delle imprese e degli intermediari  nell'offerta  di
prodotti assicurativi, tenuto  conto  delle  differenti  esigenze  di
protezione degli assicurati; 
    b) gli obblighi informativi prima  della  conclusione  e  durante
l'esecuzione  del  contratto,  ivi  compresi  quelli  relativi   alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza, dei prodotti assicurativi; 
    c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di  gestione  del
rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative  e  contabili
ed appropriati meccanismi  di  controllo  interno  delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione; 
    d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la  formazione  delle
riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle  attivita',  la
composizione ed il calcolo del margine di solvibilita' delle  imprese
di assicurazione e di riassicurazione; 
    e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati  ad
uno specifico affare, nelle forme previste dal codice  civile,  delle
gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le
assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti  relativi
all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi  da  adottare
per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; 
    f) gli schemi di bilancio, il piano dei  conti,  le  forme  e  le
modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti,
gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine  di
solvibilita' e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio
di esercizio e  consolidato  delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
    g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi  di
redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; 
    h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione,  ivi   compresa   la   verifica   delle   operazioni
intragruppo ed il calcolo della solvibilita' corretta  delle  imprese
di assicurazione e delle  societa'  che  controllano  le  imprese  di
assicurazione; 
    i) le procedure relative al rilascio dei  provvedimenti  previsti
per l'accesso all'attivita', per  il  rispetto  delle  condizioni  di
esercizio,  per  l'assunzione  di  partecipazioni   e   gli   assetti
proprietari, per  le  operazioni  straordinarie,  per  le  misure  di
salvaguardia, di risanamento  e  di  liquidazione  delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano  al  principio  di
proporzionalita'  per  il  raggiungimento  del  fine  con  il   minor
sacrificio per i soggetti destinatari. 
  3. I regolamenti devono risultare coerenti con le  finalita'  della
vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle  esigenze
di competitivita' e di sviluppo  dell'innovazione  nello  svolgimento
delle attivita' dei soggetti vigilati. 
  4. I  regolamenti  sono  adottati  nel  rispetto  di  procedure  di
consultazione aperte e trasparenti che consentano  la  conoscibilita'
della  normativa  in  preparazione  e  dei  commenti  ricevuti  anche
mediante pubblicazione sul  sito  Internet  dell'Istituto.  All'avvio
della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed
i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione,
che effettua nel rispetto  dei  principi  enunciati  all'articolo  12
della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
  5. L'ISVAP puo' richiedere,  in  ogni  fase  del  procedimento,  il
parere del Consiglio  di  Stato  e  si  esprime  pubblicamente  sulle
osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione,  e
sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 
  6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono  fra  loro  coordinati  e
formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza. 
 
          Nota all'art. 191: 
              - L'art. 12 della legge n. 229 e' il seguente: 
              «Art.  12  (Analisi  di  impatto  delle   funzioni   di
          vigilanza  e  regolazione  delle  autorita'  amministrative
          indipendenti).   -   1.   Le    autorita'    amministrative
          indipendenti, cui  la  normativa  attribuisce  funzioni  di
          controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei  modi
          previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o  metodi  di
          analisi    dell'impatto    della    regolamentazione    per
          l'emanazione di atti di competenza e,  in  particolare,  di
          atti   amministrativi   generali,   di   programmazione   o
          pianificazione, e, comunque, di regolazione. 
              2. Le autorita'  di  cui  al  comma  1  trasmettono  al
          Parlamento  le  relazioni  di  analisi  di  impatto   della
          regolamentazione da loro realizzate. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono  alla
          verifica  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione   di
          contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di
          clausole e condizioni contrattuali normativamente  previste
          o a contenuto generale. 
              4.  Sono,  comunque,  escluse   dall'applicazione   del
          presente articolo le  segnalazioni  e  le  altre  attivita'
          consultive, anche se concernenti gli atti di cui  al  comma
          1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge  10  ottobre
          1990, n. 287, e successive modificazioni.».