Art. 356
                   Disciplina applicabile- Rinvio

1.  Fatto  salvo  quanto  disposto dagli articoli seguenti, e ove non
diversamente  disposto  dalle  norme in materia ambientale, ai beni e
alle attivita' dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate
si  applicano  le  vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di
compatibilita'  con  gli speciali compiti e attivita' da esse svolti,
tenuto  conto  delle  insopprimibili  esigenze  connesse all'utilizzo
dello  strumento  militare.  I limiti di compatibilita' e le esigenze
connesse  all'utilizzo  dello  strumento  militare  sono valutate dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. Nel corso di attivita' addestrative od operative militari condotte
all'estero  in  Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa
osserva  le  disposizioni  di tutela ambientale e della salute al cui
rispetto  sarebbe  tenuta  nel  territorio  nazionale,  nei limiti di
compatibilita'  con  le esigenze dell'addestramento e delle attivita'
operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal
diritto    pubblico    locale.   Sono   salve   diverse   convenzioni
internazionali,  diversi accordi con le competenti autorita' locali o
diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.