Art. 356 Disciplina applicabile- Rinvio 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attivita' dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e attivita' da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 2. Nel corso di attivita' addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilita' con le esigenze dell'addestramento e delle attivita' operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorita' locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.