Art. 362 
Controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
                   determinate sostanze pericolose 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  sono  esclusi  dall'applicazione
del citato decreto  gli  stabilimenti,  gli  impianti  o  i  depositi
militari. 
  2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto  legislativo  n.
334 del 1999, il gestore (come definito  dall'articolo  3,  comma  1,
lettera d), del citato decreto) puo' chiedere  alla  regione  di  non
diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui  all'articolo  8
del citato decreto  che  contengono  informazioni  riservate  che  si
riferiscono alla difesa nazionale. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 362: 
             - Il testo degli articoli 3, comma  1,  lettera  d),  4,
          comma  1,  lettera  a),  8  e  22,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della
          direttiva 96/82/CE relativa al controllo  dei  pericoli  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate   sostanze
          pericolose),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999,  n.  228,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per: 
              d)  "gestore",  la  persona  fisica  o  giuridica   che
          gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto; ». 
             «Art.   4    (Esclusioni).    -    1.    Sono    esclusi
          dall'applicazione del presente decreto: 
              a)  gli  stabilimenti,  gli  impianti  o   i   depositi
          militari; ». 
             «Art.  8  (Rapporto  di  sicurezza).  -   1.   Per   gli
          stabilimenti in cui sono presenti  sostanze  pericolose  in
          quantita'   uguali   o   superiori   a   quelle    indicate
          nell'allegato I, parti 1 e 2,  colonna  3,  il  gestore  e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 
             2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto
          all'articolo  7,  comma  1,  e'  parte   integrante,   deve
          evidenziare che: 
              a) e' stato  adottato  il  sistema  di  gestione  della
          sicurezza; 
              b)  i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono   stati
          individuati e sono state adottate le misure necessarie  per
          prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e  per
          l'ambiente; 
              c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio  e  la
          manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,  attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento, che hanno  un  rapporto  con  i  pericoli  di
          incidenti rilevante  nello  stesso,  sono  sufficientemente
          sicuri  e  affidabili;  per   gli   stabilimenti   di   cui
          all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi
          previste; 
              d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
          sono  stati  forniti  all'autorita'   competente   di   cui
          all'articolo 20 gli elementi utili per  l'elaborazione  del
          piano d'emergenza esterno al fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante. 
             3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma  1  contiene
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica,  tra
          l'altro, il nome  delle  organizzazioni  partecipanti  alla
          stesura del rapporto. Il  rapporto  di  sicurezza  contiene
          inoltre l'inventario aggiornato delle  sostanze  pericolose
          presenti nello stabilimento, nonche'  le  informazioni  che
          possono  consentire  di  prendere   decisioni   in   merito
          all'insediamento di nuovi stabilimenti o  alla  costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti. 
             4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
          concerto con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita'  e
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo  le
          indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto  gia'
          previsto nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per la redazione del rapporto di sicurezza  i  criteri  per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi di incidenti, nonche' i  criteri  di  valutazione  del
          rapporto medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali  decreti
          valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di  cui  ai
          decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, e successive modifiche. 
             5. Al  fine  di  semplificare  le  procedure  e  purche'
          ricorrano  tutti  i  requisiti  prescritti   dal   presente
          articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti  di  essi,
          predisposti in attuazione di altre  norme  di  legge  o  di
          regolamenti  comunitari,  possono  essere  utilizzati   per
          costituire il rapporto di sicurezza. 
             6. Il rapporto di  sicurezza  e'  inviato  all'autorita'
          competente preposta alla  valutazione  dello  stesso  cosi'
          come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini: 
              a)  per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima   dell'inizio
          dell'attivita'; 
              b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
          disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
              d) in occasione del riesame periodico di cui  al  comma
          7, lettere a) e b). 
             7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale di cui all'articolo 7, comma 4,  deve  riesaminare
          il rapporto di sicurezza: 
              a) almeno ogni cinque anni; 
              b) nei casi previsti dall'articolo 10; 
              c)  in  qualsiasi  altro  momento,  a   richiesta   del
          Ministero  dell'ambiente,  eventualmente  su   segnalazione
          della  regione  interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo
          giustifichino, o in considerazione delle  nuove  conoscenze
          tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti  dall'analisi
          degli  incidenti,  o,  in   misura   del   possibile,   dei
          semincidenti o dei  nuovi  sviluppi  delle  conoscenze  nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche legislative  o  delle  modifiche  degli  allegati
          previste all'articolo 15, comma 2. 
             8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente   alle
          autorita' di cui al comma 6 se il riesame del  rapporto  di
          sicurezza di cui al comma 7 comporti o  meno  una  modifica
          dello stesso. 
             9.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'   di   cui
          all'articolo  22,  comma  2,  il  gestore  predispone   una
          versione   del   rapporto   di   sicurezza,   priva   delle
          informazioni  riservate,  da   trasmettere   alla   regione
          territorialmente competente ai fini dell'accessibilita'  al
          pubblico. 
             10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il   gestore
          comprova   che   determinate   sostanze   presenti    nello
          stabilimento o che una qualsiasi parte  dello  stabilimento
          stesso si trovano in condizioni tali da  non  poter  creare
          alcun  pericolo  di  incidente   rilevante,   dispone,   in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  all'allegato   VII,   la
          limitazione delle  informazioni  che  devono  figurare  nel
          rapporto  di  sicurezza  ala  prevenzione   dei   rimanenti
          pericoli di incidenti rilevanti e  alla  limitazione  delle
          loro conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  dandone
          comunicazione alle autorita' destinatarie del  rapporto  di
          sicurezza. 
             11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette    alla
          Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di  cui  al
          comma  10  e  le  motivazioni   della   limitazione   delle
          informazioni.». 
             «Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). -  2.
          La regione provvede affinche' il rapporto di  sicurezza  di
          cui all'articolo 8 e lo studio di  sicurezza  integrato  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2),  siano
          accessibili alla popolazione interessata. Il  gestore  puo'
          chiedere alla  regione  di  non  diffondere  le  parti  del
          rapporto che contengono informazioni riservate di carattere
          industriale, commerciale o personale o che  si  riferiscono
          alla pubblica sicurezza o alla difesa  nazionale.  In  tali
          casi la regione mette a disposizione della  popolazione  la
          versione del rapporto di sicurezza di cui  all'articolo  8,
          comma 9.».