Art. 368 
       Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale 
 
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19  agosto  2005,
n. 195, l'accesso all'informazione ambientale  e'  negato  quando  la
divulgazione   dell'informazione   reca   pregiudizio   alla   difesa
nazionale. 
2.Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo  18
febbraio  2005,  n.  59,  la  domanda  di  autorizzazione   integrata
ambientale deve contenere l'indicazione  delle  informazioni  che  ad
avviso del gestore non devono essere diffuse per  ragioni  di  difesa
nazionale, tenendo conto delle indicazioni  di  cui  all'articolo  39
della legge 3 agosto 2007,  n.  124.  In  tale  caso  il  richiedente
fornisce all'autorita' competente anche una  versione  della  domanda
priva delle informazioni riservate, ai  fini  dell'accessibilita'  al
pubblico.  L'autorita'  competente  puo'  sottrarre  all'accesso   le
informazioni, in particolare quelle relative agli  impianti  militari
di produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato  I  al
decreto legislativo n. 59 del 2005, se cio' si rende  necessario  per
l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge  7
agosto 1990, n. 241, e relative norme  di  attuazione,  la  sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. 
 
          Note all'art. 368:
             - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto
          2005,   n.   195   (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE
          sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005,
          n. 222, e' il seguente:
             «Art.  5  (Casi di esclusione del diritto di accesso). -
          1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
          in cui:
              a)    l'informazione    richiesta   non   e'   detenuta
          dall'autorita'  pubblica alla quale e' rivolta la richiesta
          di  accesso.  In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce
          quale    autorita'    detiene   l'informazione,   trasmette
          rapidamente  la  richiesta  a  quest'ultima e ne informa il
          richiedente   ovvero   comunica   allo   stesso  quale  sia
          l'autorita'  pubblica  dalla  quale  e'  possibile ottenere
          l'informazione richiesta;
              b)  la  richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
          riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
              c)  la  richiesta e' espressa in termini eccessivamente
          generici;
              d)  la  richiesta  concerne materiali, documenti o dati
          incompleti  o  in  corso  di  completamento.  In tale caso,
          l'autorita'   pubblica   informa   il   richiedente   circa
          l'autorita'   che   prepara   il   materiale   e   la  data
          approssimativa   entro   la  quale  detto  materiale  sara'
          disponibile;
              e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
          in  ogni  caso,  conto dell'interesse pubblico tutelato dal
          diritto di accesso.
             2.   L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato
          quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
              a)  alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
          autorita'   pubbliche,   secondo   quanto  stabilito  dalle
          disposizioni vigenti in materia;
              b)   alle   relazioni   internazionali,   all'ordine  e
          sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
              c)  allo  svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
          possibilita'  per l'autorita' pubblica di svolgere indagini
          per l'accertamento di illeciti;
              d)  alla  riservatezza delle informazioni commerciali o
          industriali,  secondo  quanto  stabilito dalle disposizioni
          vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
          economico   e   pubblico,   ivi  compresa  la  riservatezza
          statistica  ed  il  segreto  fiscale, nonche' ai diritti di
          proprieta'  industriale,  di  cui al decreto legislativo 10
          febbraio 2005, n. 30;
              e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
              f)  alla  riservatezza dei dati personali o riguardanti
          una  persona  fisica,  nel  caso  in  cui  essa  non  abbia
          acconsentito   alla   divulgazione   dell'informazione   al
          pubblico,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
              g)  agli  interessi o alla protezione di chiunque abbia
          fornito  di  sua  volonta'  le  informazioni  richieste, in
          assenza  di  un  obbligo  di  legge,  a meno che la persona
          interessata  abbia  acconsentito  alla  divulgazione  delle
          informazioni in questione;
              h)  alla  tutela  dell'ambiente e del paesaggio, cui si
          riferisce  l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di
          specie rare.
             3.  L'autorita'  pubblica  applica  le  disposizioni dei
          commi  1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione
          a  ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata
          fra  l'interesse  pubblico  all'informazione  ambientale  e
          l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
             4.  Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
          h),  la  richiesta  di  accesso  non  puo'  essere respinta
          qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
             5.  Nei  casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
          comma  2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale,
          a  favore  del richiedente, qualora sia possibile espungere
          dall'informazione  richiesta  le  informazioni  escluse dal
          diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
             6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in
          tutto  o  in  parte,  l'autorita'  pubblica  ne  informa il
          richiedente   per   iscritto   o,   se  richiesto,  in  via
          informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma
          2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed  informando  il
          richiedente    della    procedura   di   riesame   prevista
          all'articolo 7.».
             - Il  testo  dell'art.  5,  commi 2 e 16 e del punto 4.6
          dell'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
          59  (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
          alla  prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93, e' il seguente:
             «Art.    5    (Procedura    ai    fini    del   rilascio
          dell'Autorizzazione  integrata ambientale). - 2. La domanda
          di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche
          una  sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a)
          ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad
          avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
          riservatezza   industriale,  commerciale  o  personale,  di
          tutela  della  proprieta'  intellettuale  e,  tenendo conto
          delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24
          ottobre  1977,  n.  801,  di pubblica sicurezza o di difesa
          nazionale.   In   tale   caso   il   richiedente   fornisce
          all'autorita'  competente  anche una versione della domanda
          priva     delle    informazioni    riservate,    ai    fini
          dell'accessibilita' al pubblico.
             16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le
          informazioni,  in particolare quelle relative agli impianti
          militari  di  produzione  di  esplosivi di cui al punto 4.6
          dell'allegato  I,  qualora  cio'  si  renda  necessario per
          l'esigenza  di  salvaguardare,  ai  sensi dell'articolo 24,
          comma  4,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e relative
          norme  di  attuazione,  la  sicurezza  pubblica o la difesa
          nazionale.  L'autorita'  competente  puo' inoltre sottrarre
          all'accesso   informazioni  non  riguardanti  le  emissioni
          dell'impianto  nell'ambiente,  per  ragioni di tutela della
          proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza industriale,
          commerciale o personale.
             Allegato I
             4.6.   Impianti   chimici   per   la   fabbricazione  di
          esplosivi.».
             -  Il  testo  dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n.
          124   (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della
          Repubblica  e  nuova  disciplina  del  segreto), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il
          seguente:
             «Art.  39  (Segreto  di  Stato).  -  1. Sono coperti dal
          segreto  di  Stato  gli  atti,  i documenti, le notizie, le
          attivita'  e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a
          recare  danno  all'integrita'  della  Repubblica,  anche in
          relazione  ad  accordi  internazionali,  alla  difesa delle
          istituzioni  poste  dalla  Costituzione  a  suo fondamento,
          all'indipendenza  dello  Stato  rispetto agli altri Stati e
          alle  relazioni  con  essi, alla preparazione e alla difesa
          militare dello Stato.
             2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita',
          le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a
          conoscenza  esclusivamente  dei  soggetti e delle autorita'
          chiamati  a  svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali,
          nei  limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento
          dei   rispettivi  compiti  e  il  raggiungimento  dei  fini
          rispettivamente  fissati.  Tutti  gli  atti  riguardanti il
          segreto  di Stato devono essere conservati con accorgimenti
          atti  ad  impedirne  la  manipolazione, la sottrazione o la
          distruzione.
             3.  Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i
          documenti,  gli  atti,  le attivita', le cose o i luoghi la
          cui  conoscenza,  al  di  fuori  degli  ambiti e delle sedi
          autorizzate,  sia tale da ledere gravemente le finalita' di
          cui al comma 1.
             4.  Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto
          e,  ove  possibile,  annotato, su espressa disposizione del
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  sugli  atti,
          documenti  o  cose  che ne sono oggetto, anche se acquisiti
          all'estero.
             5.   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          attuazione   delle  norme  fissate  dalla  presente  legge,
          disciplina  con  regolamento i criteri per l'individuazione
          delle   informazioni,  dei  documenti,  degli  atti,  delle
          attivita',  delle  cose e dei luoghi suscettibili di essere
          oggetto di segreto di Stato.
             6.  Con  il regolamento di cui al comma 5, il Presidente
          del  Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti
          a  svolgere,  nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di
          controllo  ordinariamente  svolte  dalle  aziende sanitarie
          locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
             7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di
          Stato  o,  in  mancanza  di  questa,  dalla sua opposizione
          confermata   ai  sensi  dell'articolo  202  del  codice  di
          procedura  penale,  come  sostituito dall'articolo 40 della
          presente legge, chiunque vi abbia interesse puo' richiedere
          al  Presidente  del Consiglio dei Ministri di avere accesso
          alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita',
          alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
             8.  Entro  trenta  giorni dalla richiesta, il Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri consente l'accesso ovvero, con
          provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una
          o  piu'  proroghe  del  vincolo.  La durata complessiva del
          vincolo  del  segreto  di Stato non puo' essere superiore a
          trenta anni.
             9.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
          indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7
          e  8,  dispone la cessazione del vincolo quando sono venute
          meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
             10.  Quando,  in  base  ad  accordi  internazionali,  la
          sussistenza  del segreto incide anche su interessi di Stati
          esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento
          con  cui  e'  disposta la cessazione del vincolo, salvo che
          ricorrano  ragioni  di eccezionale gravita', e a condizione
          di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita'
          estere o internazionali competenti.
             11.  In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
          Stato  notizie,  documenti  o  cose  relativi  a  fatti  di
          terrorismo  o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti
          costituenti  i  delitti  di cui agli articoli 285, 416-bis,
          416-ter e 422 del codice penale.».
             -  Il  testo  dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi),
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
          192, e' il seguente:
             «Art.  24  (Esclusione  dal  diritto di accesso).- 1. Il
          diritto  di  accesso e' escluso: a) per i documenti coperti
          da  segreto  di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
          n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o
          di  divieto  di  divulgazione  espressamente previsti dalla
          legge,  dal  regolamento  governativo  di  cui al comma 6 e
          dalle  pubbliche  amministrazioni  ai sensi del comma 2 del
          presente articolo;
              b)  nei  procedimenti  tributari,  per  i quali restano
          ferme le particolari norme che li regolano;
              c)   nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
          amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
          amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
          programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
          norme che ne regolano la formazione;
              d)   nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
             2.  Le  singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.
             3.  Non  sono ammissibili istanze di accesso preordinate
          ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
          amministrazioni.
             4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere
          negato  ove  sia  sufficiente  fare  ricorso  al  potere di
          differimento.
             5.  I  documenti  contenenti  informazioni connesse agli
          interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
          nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
             6.  Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi:
              a)  quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
          e dalle relative leggi di attuazione;
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
          della politica monetaria e valutaria;
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le   dotazioni,  il  personale  e  le  azioni  strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini;
              d)  quando  i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono;
              e)  quando  i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
             7.   Deve   comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
          giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.».