Art. 515 
 
         Disposizioni generali sulla gestione dei materiali 
 
1.  La  gestione  logistica  dei  materiali  e'  disciplinata   dagli
ordinamenti di Forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni: 
a) della  conservazione,  della  distribuzione,  della  manutenzione,
della revisione, della riparazione, della gestione  statistica  delle
scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; 
b) del controllo dei consumi e delle giacenze; 
c) del controllo sull'utilizzazione; 
d) della codificazione; 
e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche; 
f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'. 
2. La gestione amministrativa dei  materiali  concerne  le  attivita'
attinenti  alle  funzioni  strumentali  e  alla  loro   utilizzazione
logistica. Essa comprende: 
a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini  militari
dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti; 
b) gli ordini amministrativi  connessi  ai  movimenti  logistici  dei
materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore; 
c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle  dichiarazioni  di  fuori
servizio e di fuori uso; 
d) la tenuta delle contabilita' a quantita' e a valore; 
e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione; 
f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei  riguardi  degli
organi interni ed esterni all'Amministrazione. 
3. In relazione agli ordinamenti e  alle  esigenze  di  Forza  armata
possono sussistere, nell'ambito di un  medesimo  organismo,  distinte
gestioni  logistiche,  o  solo  amministrative,  dei   materiali   in
considerazione della particolare  natura  tecnica  e  merceologica  e
della diversa utilizzazione ai fini militari.