Art. 515 Disposizioni generali sulla gestione dei materiali 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) del controllo dei consumi e delle giacenze; c) del controllo sull'utilizzazione; d) della codificazione; e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche; f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'. 2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende: a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti; b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore; c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso; d) la tenuta delle contabilita' a quantita' e a valore; e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione; f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'Amministrazione. 3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.