Art. 516 
                              Magazzini 
 
1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti  di
Forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono
in: 
a)  magazzini  per  i  materiali  destinati  al  rifornimento   degli
organismi militari, affidati a consegnatari per  debito  di  custodia
con l'obbligo della loro  conservazione,  senza  che  possano  essere
utilizzati per il  funzionamento  dei  servizi.  I  consegnatari  per
debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale; 
b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile  impiego
e al consumo, per il  funzionamento  e  per  il  supporto  tecnico  e
logistico degli organismi, affidati  a  consegnatari  per  debito  di
vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa  del
conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando  le
consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano  alle
formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai  fini  del
riscontro contabile e del conto del patrimonio. 
2. I magazzini di cui al comma 1,  lettera  a),  sono  istituiti  con
decreto ministeriale e possono articolarsi in: 
a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali; 
b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. 
3. La contabilita' dei consegnatari principali comprende  quella  dei
consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti  alla  resa  del
conto giudiziale. 
4. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti  con  il
provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono. 
5. I magazzini possono dipendere  dagli  organismi  presso  cui  sono
costituiti o possono essere dotati  di  autonomia  amministrativa  in
relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.