Art. 518 
 
             Variazioni della consistenza dei materiali 
 
1. Le operazioni che  comportano  variazioni  nella  consistenza  dei
materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico  del
magazzino e sono riportate nelle scritture contabili  secondo  ordini
di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale. 
2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di  ricerca,  di
studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia  necessario
ai fini di  giustizia,  e'  autorizzato  dalla  competente  autorita'
logistica centrale. 
3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e
per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in  carico
dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna. 
4. L'assunzione in carico di materiali composti,  non  e'  effettuata
per  i  singoli  componenti  se  gli  stessi,  pur  se   tecnicamente
separabili, sono tra loro in funzione inscindibile in relazione  alla
destinazione e utilizzazione. 
5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta  dal  documento
che accompagna i materiali spediti o ricevuti. 
6.  Le  operazioni   amministrative   e   contabili   relative   alle
lavorazioni,  incluse  quelle  oggetto  di  permuta,  che  comportino
impiego di materiali per la trasformazione e  per  la  riparazione  e
quelle relative ai  materiali  di  consumo  o  destinati  a  impieghi
speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai
fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo  446,
comma 4. 
7. Le lavorazioni che  comportino  divisioni  provvisorie  non  danno
luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.