Art. 519 
 
                         Scritture contabili 
 
1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di  custodia
o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche,
nelle quali sono indicate, a quantita' e  a  valore,  le  consistenze
iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le  rimanenze  dei  materiali
stessi al termine dell'esercizio finanziario  o  della  gestione.  In
tali  scritture  i  materiali  sono  indicati  con  gli  estremi   di
codificazione. Le scritture sono integrate  dai  dati  relativi  alla
dislocazione dei materiali e da qualsiasi  ulteriore  dato  utile  ai
fini  logistici.  Le  operazioni  che  comportano  variazioni   nelle
consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data  in  cui
sono effettuate. 
2. Le scritture  e  i  documenti  contabili  e  di  resa  del  conto,
predisposti  dai   consegnatari,   sono   improntati   alla   massima
informatizzazione. 
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra: 
a) il debito per il materiale esistente all'inizio  dell'esercizio  e
della gestione; 
b) il materiale avuto in consegna nel corso  dell'esercizio  o  della
gestione, descritto negli ordini di carico; 
c) il materiale distribuito, somministrato o  altrimenti  consegnato,
descritto negli ordini di scarico; 
d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione. 
4. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari  per
debito di vigilanza evidenziano: 
a) la consistenza a quantita' e a valore dei materiali custoditi  dai
consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti  dal  capo  della
gestione patrimoniale; 
b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 451, comma
3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico,  sottoscritti
dai medesimi soggetti, e integrati dalle  note  descrittive,  firmate
dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che  costituiscono
titolo per lo scarico contabile. 
5. I riscontri e la revisione  delle  contabilita',  da  parte  delle
direzioni di amministrazione, avvengono  con  le  modalita'  definite
dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e  con
le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i  consegnatari  trasmettono
alla competente autorita' logistica centrale, o ad  altro  organo  da
questa  designato,  la   dimostrazione   delle   consistenze,   delle
variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi  affidati,  nonche'
tutti i prospetti, le situazioni e i conti  prescritti  ai  fini  del
riscontro contabile o della rilevazione statistica.