Art. 520 Classificazione e codificazione dei materiali 1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in: a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego; b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso; c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare; d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche. 2. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilita' presunta. 3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non e' stata dichiarata alcuna responsabilita' e, se vi e' stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si e' concluso. 4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'. 5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore. 6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui al citato articolo 453, comma 1. 7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale. 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. 9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione ed e' periodicamente aggiornato dal competente organo centrale. 10. La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva. 11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.