Art. 520 
 
            Classificazione e codificazione dei materiali 
 
1. I  materiali,  in  relazione  all'efficienza  o  alla  rispondenza
all'impiego, sono distinti in: 
a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e  quelli
usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze  di
impiego; 
b) materiali di  facile  consumo,  comprendenti  i  materiali  e  gli
oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente
o si esauriscono contestualmente alla messa in uso; 
c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu'
rispondenti a esigenze di impiego per ragioni  militari,  tecniche  o
economiche, ancorche'  efficienti  ovvero  esuberanti  rispetto  alle
esigenze di ordine militare; 
d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti,
il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente
o  sia  tecnicamente  impossibile;  i  materiali  che,  per  la  loro
intrinseca  composizione,  abbiano  subito  alterazioni  nelle   loro
essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche. 
2. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le  classi
d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di  vestiario  e
di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei  mobili,  degli
arredi e degli altri materiali d'uso generale e  i  tempi  minimi  di
utilizzabilita' presunta. 
3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di  materiali
verificatisi per cause di forza maggiore, per cause  naturali  o  per
altri motivi,  sono  ammessi  allo  scarico  solo  se  non  e'  stata
dichiarata alcuna responsabilita' e, se vi  e'  stata  denuncia  alla
procura regionale presso  la  Corte  dei  conti,  solo  dopo  che  il
relativo procedimento si e' concluso. 
4. Nel caso  di  perdite  e  di  avarie  di  materiali  derivanti  da
incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto  terrestre,
si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e
ai compiti delle commissioni di accertamento  e  alle  procedure  per
l'individuazione e la  valutazione  delle  cause  e  delle  eventuali
responsabilita'. 
5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del  carico  contabile
dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita'  di
cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva  competenza  per
valore. 
6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per  motivi
di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza  militare,  alla
distruzione o allo smaltimento di  materiali,  sia  impiegabili,  sia
fuori servizio o fuori uso, la  distruzione  o  lo  smaltimento  sono
disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario
o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato  in  base  ad  apposito
verbale approvato dall'autorita' competente di cui al citato articolo
453, comma 1. 
7.  I  materiali  sono  classificati  secondo  il  sistema  unico  di
codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi,  a  eccezione  dei
materiali  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  non   destinati   al
rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale. 
8.  Nei  documenti  contabili  ciascun  materiale  e'  descritto  con
l'indicazione  del   numero   unificato   di   codificazione,   della
denominazione,  dell'unita'  di  misura  e  del  prezzo  unitario  di
inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati
dal competente organo centrale. 
9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino
gia'  codificati  definitivamente  sono   descritti   nei   documenti
contabili con l'indicazione del numero transitorio di  codificazione,
della denominazione, dell'unita' di  misura  e  del  prezzo  unitario
corrispondente  a  quello  di  acquisto,  se  trattasi  di  materiali
acquistati dal commercio, a quello di costo o di  stima  negli  altri
casi. Il prezzo unitario  di  inventario  e'  quello  convalidato  al
momento della  codificazione  ed  e'  periodicamente  aggiornato  dal
competente organo centrale. 
10. La codificazione transitoria dei singoli  materiali  e'  adottata
per il tempo strettamente indispensabile e i dati  necessari  per  la
codificazione definitiva sono  prontamente  segnalati  al  competente
organo centrale. L'organo centrale impartisce nel  piu'  breve  tempo
possibile  le  disposizioni  per  la  trasformazione  dei   dati   di
codificazione transitoria in codificazione definitiva. 
11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche  o  statistiche,
possono essere adottati particolari codici ausiliari sia  alfabetici,
sia  numerici,  sia  a  barre,  che  si  aggiungono  al   numero   di
codificazione dei materiali  o  lo  integrano  senza  modificarne  la
struttura.