Art. 84. Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare gia', a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocita' superiore di almeno il 40% a quella di uso. Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocita' deve essere effettuato per ogni singola mola. Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della qualita', del diametro e della velocita' massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo - velocita' angolare - riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo - velocita' periferica - nonche' il nome e la sede del costruttore. La velocita' di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con la dizione "velocita' massima di uso". E' vietato far menzione della velocita' di collaudo. La velocita' massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocita' limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.