Art. 84. 
 
  Le  mole  abrasive  artificiali,  prima  di  essere  usate   devono
risultare gia', a cura dello stesso costruttore,  collaudate  ad  una
velocita' superiore di almeno il 40% a quella di uso. 
  Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo  di
velocita' deve essere effettuato per ogni singola mola. 
  Ogni mola deve portare una etichetta con  l'indicazione  del  tipo,
della qualita', del  diametro  e  della  velocita'  massima  di  uso,
espressa in numero di giri al minuto primo  -  velocita'  angolare  -
riferita a mola nuova ed in  metri  al  minuto  secondo  -  velocita'
periferica - nonche' il nome e la sede del costruttore. 
  La velocita' di cui al comma precedente deve essere  esclusivamente
indicata con la dizione "velocita' massima di uso".  E'  vietato  far
menzione della velocita' di collaudo. 
  La velocita' massima di uso deve essere stabilita in  modo  che  il
coefficiente di sicurezza rispetto alla velocita' limite  di  rottura
per forza centrifuga non sia inferiore a 5.