Art. 141. 
 
  Ogni miniera o cava sotterranea deve avere almeno due vie  distinte
e transitabili che permettano agli operai l'uscita all'esterno. 
  Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi  di  transito
del personale, devono essere munite anche di scale. 
  I pozzi profondi  piu'  di  cento  metri,  attraverso  i  quali  si
effettua il normale transito del personale, devono essere  muniti  di
apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone.