Art. 141. Ogni miniera o cava sotterranea deve avere almeno due vie distinte e transitabili che permettano agli operai l'uscita all'esterno. Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale. I pozzi profondi piu' di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone.