Art. 142. Si puo' derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente: a) per i nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite; b) per le miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati piu' di 20 operai, sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilita' della stessa via sia, per l'armamento impiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa disposizione restrittiva del o ingegnere capo; c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di convenzione per la ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo; d) quando si verifichino circostanze eccezionali che determinino la temporanea impraticabilita' di una delle vie di uscita. La deroga di cui alla lettera d) e' autorizzata, dallo ingegnere capo, limitatamente al tempo necessario per il ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal caso lo ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli operai da ammettere in sotterraneo.