Art. 142. 
 
  Si puo' derogare dalla disposizione del primo  comma  dell'articolo
precedente: 
    a) per i nuovi lavori, sino a quando non  siano  state  fatte  le
comunicazioni fra le due uscite; 
    b) per le miniere o  cave  sotterranee,  nelle  quali  non  siano
contemporaneamente occupati piu' di 20 operai, sempre che la  via  di
uscita sia in roccia consistente e la  stabilita'  della  stessa  via
sia, per l'armamento impiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre
che non  sia  intervenuta  diversa  disposizione  restrittiva  del  o
ingegnere capo; 
    c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, aventi ciascuna
la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di  convenzione
per la ventilazione comune e il passaggio degli  operai  in  caso  di
pericolo; 
    d) quando si verifichino circostanze eccezionali che  determinino
la temporanea impraticabilita' di una delle vie di uscita. 
  La deroga di cui alla lettera d) e'  autorizzata,  dallo  ingegnere
capo, limitatamente al  tempo  necessario  per  il  ripristino  delle
condizioni normali e comunque per  durata  non  superiore  a  quattro
mesi. In tal caso lo ingegnere capo prescrive in  via  definitiva  le
cautele necessarie e limita il numero degli operai  da  ammettere  in
sotterraneo.