(Regolamento-art. 621)
 
                              Art. 621. 
 
 
  Gli  agenti  della  riscossione  di   qualsiasi   entrata   debbono
presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di  finanza,
o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. 
 
  Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di
regola distinto in due parti: 
 
  La prima parte dimostra: 
 
    a) le somme rimaste da  riscuotere  alla  fine  dell'esercizio  o
della gestione  precedente  ed  il  carico  successivamente  dato  al
contabile, sia tal carico certo, sia proveniente da  somme  accertate
all'atto stesso della riscossione; 
 
    b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni
e simili riferibili al carico accertato; 
 
    c)i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al
termine dell'esercizio o della gestione. 
 
  La parte seconda dimostra: 
 
    d) il  debito  o  il  credito  dell'esercizio  o  della  gestione
precedente, quando non si tratti di prima gestione; 
 
    e) il debito per somme incassate; 
 
    f) le somme versate; 
 
    g) i discarichi amministrativi; 
 
    h) i resti per le somme rimaste da  versare,  o  il  credito  per
quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio o  al  termine  della
gestione. 
 
  Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c)
del  presente  articolo,  sono  dimostrati  distintamente  secondo  i
capitoli iscritti nel bilancio. 
 
  Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli 189  e  190
del titolo V del presente regolamento, gli agenti  anzidetti  debbono
unire al proprio conto, se ne sia fatta  richiesta  dalla  Corte  dei
conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei  debitori
dai quali non  abbiano  riscosse  le  somme  dovute  durante  l'anno,
coll'indicazione delle cause della mancata riscossione e col  corredo
dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli  atti  incoati  e
tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed
istruzioni, per riscuotere le dette partite. 
 
  Insieme col conto in denaro,  gli  agenti  che  hanno  ricevuto  in
consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono
presentare il conto di carico e discarico debitamente documentato dei
bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo  conto,  quanto  al
carico, dev'essere  in  relazione  coll'uscita  che  per  gli  stessi
bollettari risulta dal conto del consegnatario,  presso  l'intendenza
di finanza.