(Regolamento-art. 622)
 
                              Art. 622. 
 
 
  I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia
o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai
quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle  competenti
ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio,
corredati con i relativi documenti.