(Regolamento-art. 623)
 
                              Art. 623. 
 
 
  Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base
ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in
loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di  avere
eseguiti i suindicati riscontri e  li  spediscono,  con  gli  elenchi
degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti  i  documenti,
alla Corte dei conti.