(Codice di procedura penale-art. 661)
 
                              Art. 661 
 
                (Poteri del Ministro della giustizia) 
 
  Appartiene  al  Ministro  della  giustizia  offrire   o   concedere
l'estradizione di un imputato o condannato al l'estero nei  casi  non
vietati dall'articolo 13 del codice penale e  stabilire  l'ordine  di
precedenza nel concorso di piu' domande di estradizione. 
 
  L'offerta e la concessione dell'estradizione sono sempre sottoposte
alla condizione che l'estradato non venga giudicato per fatto diverso
anteriore all'estradizione, ne' assoggettato a pena diversa da quella
inflitta  con  la  condanna  per  cui  venne  offerta   o   conceduta
l'estradizione. Il Ministro puo' inoltre subordinare l'offerta  o  la
concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.