Art. 661 (Poteri del Ministro della giustizia) Appartiene al Ministro della giustizia offrire o concedere l'estradizione di un imputato o condannato al l'estero nei casi non vietati dall'articolo 13 del codice penale e stabilire l'ordine di precedenza nel concorso di piu' domande di estradizione. L'offerta e la concessione dell'estradizione sono sempre sottoposte alla condizione che l'estradato non venga giudicato per fatto diverso anteriore all'estradizione, ne' assoggettato a pena diversa da quella inflitta con la condanna per cui venne offerta o conceduta l'estradizione. Il Ministro puo' inoltre subordinare l'offerta o la concessione ad altre condizioni che ritenga opportune.