(Codice di procedura penale-art. 662)
 
                              Art. 662 
 
                     (Garanzia giurisdizionale) 
 
  L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non  e'
ammessa  senza  previa   deliberazione   favorevole   della   sezione
istruttoria presso la corte d'appello, nel  cui  distretto  si  trova
l'imputato o il condannato. 
 
  Tuttavia non si fa luogo  al  giudizio  della  sezione  istruttoria
quando  l'estradizione  riguarda  un  solo  Stato  e   l'imputato   o
condannato straniero fa domanda di essere consegnato a quello Stato. 
 
  La deliberazione favorevole e la domanda dell'interessato di essere
consegnato  allo   Stato   richiedente   non   rendono   obbligatoria
l'estradizione.