Art. 662 (Garanzia giurisdizionale) L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della sezione istruttoria presso la corte d'appello, nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato. Tuttavia non si fa luogo al giudizio della sezione istruttoria quando l'estradizione riguarda un solo Stato e l'imputato o condannato straniero fa domanda di essere consegnato a quello Stato. La deliberazione favorevole e la domanda dell'interessato di essere consegnato allo Stato richiedente non rendono obbligatoria l'estradizione.