Art. 663 (Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione) La persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui e' domandata da uno Stato estero l'estradizione, e' arrestata a richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore del Re del luogo in cui la persona stessa si trova. L'Autorita' di pubblica sicurezza puo' eseguire l'arresto, anche senza il predetto ordine, quando ha notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di un altro atto equivalente dell'Autorita' giudiziaria straniera e vi e' sospetto di fuga. Il Ministro della giustizia deve essere in ogni caso immediatamente informato dell'arresto eseguito e puo' autorizzare il procuratore generale a scarcerare provvisoriamente l'estradando, con le cautele che ritiene opportune. L'Autorita' che procede all'arresto deve sottoporre a sequestro tutto cio' che puo' costituire corpo del reato.