(Codice di procedura penale-art. 663)
 
                              Art. 663 
 
   (Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione) 
 
  La persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di
cui e' domandata da uno Stato estero l'estradizione, e'  arrestata  a
richiesta del Ministro della giustizia  mediante  ordine  di  cattura
emesso dal procuratore generale  presso  la  corte  d'appello  o  dal
procuratore del Re del luogo in cui la persona stessa si trova. 
 
  L'Autorita' di pubblica sicurezza puo'  eseguire  l'arresto,  anche
senza il predetto ordine, quando  ha  notizia  dell'esistenza  di  un
mandato di cattura o di  un  altro  atto  equivalente  dell'Autorita'
giudiziaria straniera e vi e' sospetto di fuga. 
 
  Il Ministro della giustizia deve essere in ogni caso immediatamente
informato dell'arresto eseguito e  puo'  autorizzare  il  procuratore
generale a scarcerare provvisoriamente l'estradando, con  le  cautele
che ritiene opportune. 
 
  L'Autorita' che procede all'arresto  deve  sottoporre  a  sequestro
tutto cio' che puo' costituire corpo del reato.