Art. 664 (Atti informativi preliminari) L'arrestato e' senza ritardo presentato al procuratore del Re o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto. Il procuratore del Re o il pretore, dopo averne accertata l'identita' personale, provvede perche' l'arrestato sia posto a disposizione del procuratore generale a cui spetta promuovere il giudizio.