(Codice di procedura penale-art. 664)
 
                              Art. 664 
 
                   (Atti informativi preliminari) 
 
  L'arrestato e' senza ritardo presentato al procuratore del Re o  al
pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto. 
 
  Il  procuratore  del  Re  o  il  pretore,  dopo  averne   accertata
l'identita' personale,  provvede  perche'  l'arrestato  sia  posto  a
disposizione del procuratore generale  a  cui  spetta  promuovere  il
giudizio.